Il professionista dipendente pubblico può esercitare attività libero-professionale solo se conforme alle normative vigenti (art. 53 D.lgs. 165/2001, L. 662/1996, CCNL comparto sanità), e nel pieno rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e deontologici previsti per i liberi professionisti.
L’emendamento al DDL Prestazioni sanitarie – attualmente in vigore fino al 31/12/2025 e in approvazione all’esame del Senato per la proroga fino al 31 dicembre 2027, da la possibilità per gli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione al di fuori dell’orario di servizio. La libera professione dimostra infatti, una volta di più, che il Servizio sanitario nazionale è sorretto da professionisti che lavorano oltre il loro normale orario contrattuale. In seguito sono elencate le normative significative:
IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ
Articolo 98 della Costituzione Italiana
- «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»
D. Lgs 165/2001
- 53, comma 1: richiama espressamente il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all’art. 60 del DPR 10/1/1957 n. 3: “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro»
- 53, comma 2: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.»
CONFLITTO DI INTERESSI
- 53, comma 7: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»
IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ – DEROGHE
- 53, comma 1: «Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità (…) salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662»
IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ - DEROGHE 1
- 23-bis: Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato «I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (…) sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale»
IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ - DEROGHE 2
- DPR 117/1989: Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo
- Art 6, Lavoro straordinario – Incompatibilità, comma 2:
«Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o
dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente»
IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ - DEROGHE 3
- 662/1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- Art 1, Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza
- Comma 56 «Le disposizioni (…) non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno»
IL DL 34/2023 – DECRETO BOLLETTE
Art. 13: Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
- Comma 1: «Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato»
ATTUALE BOZZA IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL SENATO:
Art. 11: Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 All’articolo 3-quater del DL 21 settembre 2021 n.127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021 n.165, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Agli Operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1 febbraio 2006 n.43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”.
DOCUMENTO SULL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ”, REDATTO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Il documento ha l’obiettivo di chiarire e rendere omogenea l’applicazione delle norme sulle prestazioni aggiuntive esercitabili dagli operatori sanitari, alla luce delle modifiche normative intervenute fino a luglio 2023.
Il riferimento centrale è l’articolo 3-quater del D.L. 127/2021, modificato da successivi provvedimenti fino alla L. 56/2023. Le modifiche principali sono:
- Estensione della deroga alle incompatibilità fino al 31 dicembre
- Eliminazione del limite orario (prima 4, poi 8 ore settimanali) per le attività extra
- Obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell’ente di
- Monitoraggio biennale da parte del Ministero della Attività consentite
Dal documento emerge che:
- Operatori delle professioni sanitarie (esclusa la dirigenza) possono esercitare, fuori dall’orario di servizio, attività sanitarie per cui sono abilitati, anche con:
- Strutture pubbliche (diverse dall’ente di appartenenza),
- Strutture private (anche accreditate),
- Utenti privati (libera professione).
- Non è consentita attività intra moenia (dentro l’ente di appartenenza) senza specifica previsione
- Sono vietate le attività che comportano conflitto di interessi con l’ente datore di
CONDIZIONI E LIMITI PER L’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione è obbligatoria e subordinata a:
- Compatibilità con le esigenze organizzative del SSN (orari, turni, );
- Rispetto dell’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003 e CCNL);
- Non pregiudizio allo smaltimento delle liste di Inoltre:
- Non sono autorizzabili attività svolte in assenza per malattia, ferie,
- Il dipendente deve presentare dichiarazioni periodiche sul rispetto dell’orario.
- Mancata disponibilità alle prestazioni aggiuntive può comportare revoca dell’autorizzazione.
- Le aziende devono adottare un regolamento interno che stabilisca i criteri e la
CASI PARTICOLARI
- Non autorizzabile l’attività per i dipendenti con contratto part-time superiore al 50% (salvo deroghe).
- Incompatibilità presunta per incarichi presso strutture private con contratti attivi con l’azienda del
- Gli incarichi devono essere comunicati alla Funzione Pubblica secondo l’art. 53 del Lgs. 165/2001.
Il documento mira a garantire coerenza interpretativa tra enti e regioni su una normativa poco chiara, salvaguardando da un lato la flessibilità operativa per i professionisti sanitari, e dall’altro l’efficienza del sistema sanitario pubblico, soprattutto nel contesto post-pandemico.
RIASSUMENDO
- Il dipendente pubblico ha l’obbligo di rapporto esclusivo (art. 98 della Costituzione)
- È possibile derogare al vincolo di esclusività:
- se è previsto da una norma (D. Lgs 165/2001, 53, comma 2)
- se è autorizzato (D. Lgs 165/2001, 53, comma 2)
- se si è in aspettativa senza assegni (D. Lgs 165/2001, 23-bis)
- se si è in part time al 50% del tempo pieno (L. 662/1996, 1, comma 56)
- Per eliminare il vincolo di esclusività, bisognerebbe operare una modifica all’articolo 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. QUINDI è più corretto parlare, quindi di «deroga al cumulo di impieghi»
- La norma attuale:
- prevede la possibilità di esercizio in deroga al cumulo di impieghi
- inserisce un criterio limite (il 31/12/2025)
- toglie il criterio limite delle ore (più o meno…)
- inserisce Il criterio del monitoraggio ministeriale
- L’autorizzazione:
- è un requisito necessario;
- segue delle indicazioni specifiche in ordine ai principi di incompatibilità e conflitto di
- Possono essere autorizzate solo attività riferibili a professioni sanitarie per le quali il lavoratore possieda l’abilitazione all’esercizio, anche se inquadrato in un diverso profilo amministrativo.
- Il dipendente è inoltre tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva periodica, ai sensi del DPR 445/2000, in cui attesta il rispetto delle condizioni autorizzative.
- Novità fiscali: più spazio per il regime forfettario:
A rendere ancor più attrattiva la possibilità di esercitare la libera professione in forma autonoma è l’innalzamento del limite di reddito per l’accesso al regime forfettario (flat tax). La Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha infatti elevato tale soglia a 35.000 euro annui di reddito da lavoro dipendente (art. 1, comma 12), rendendo più agevole, a partire dal 1° gennaio 2025, l’accesso alla tassazione semplificata per i professionisti che decidono di iniziare o ampliare la propria attività in forma autonoma.
- Una misura da rendere strutturale
Attualmente, la possibilità di esercizio in deroga al vincolo di esclusività è confermata fino al 31 dicembre 2025, con una proroga prevista fino al 2027 grazie all’approvazione dell’emendamento al ddl prestazioni sanitarie e ora all’esame del Senato.
RICHIESTA DI DEROGA
Le aziende possono adottare apposite procedure interne per regolamentare le attività extraistituzionali. In caso di assenza di una apposita procedura l’infermiere può richiedere la deroga al cumulo impiego producendo un’autodichiarazione all’ufficio competente.
Eventuali criticità, mancanze di pareri o divieti di cumulo impieghi da parte dell’azienda di appartenenza è possibile notificarle a