Assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti. Il tema strategico: i parametri di liquidazione ex DM165/2016.
Il concetto di compenso professionale nel comparto sanità, storicamente, ha rappresentato non soltanto una misura economica, ma anche e soprattutto un valore di dignità e decoro per il singolo professionista e per l’intera categoria. In passato, il tariffario professionale – inteso come predeterminazione dei costi minimi delle prestazioni – costituiva una tutela concreta: il mancato rispetto dei valori minimi tariffari, da parte dell’iscritto all’Ordine, poteva dar luogo a procedimenti disciplinari.
Tuttavia, un progressivo intervento legislativo ha modificato questo assetto.
Con l’articolo 9 del DL 1/2012, convertito nella Legge 27/2012, si è completato il processo di abolizione delle tariffe professionali iniziato con il cosiddetto "Decreto Bersani" (DL 223/2006) e proseguito con il DL 138/2011 e la Legge di stabilità 2011.
L'articolo 9 sancisce, infatti:
- Comma 1: Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- Comma 2: In sede di liquidazione giudiziale, il compenso viene determinato sulla base di parametri ministeriali appositi, predisposti dal Ministero Vigilante (per le professioni sanitarie, il Ministero della Salute).
L'abolizione delle tariffe ha inevitabilmente creato uno squilibrio nei rapporti contrattuali, soprattutto a svantaggio dei professionisti di fronte a grandi imprese e pubbliche amministrazioni, dotate di una forza contrattuale nettamente superiore.
Per rispondere a questa criticità, è stato introdotto il principio dell’equo compenso, con il DL 148/2017, convertito nella Legge 172/2017, successivamente approfondito e consolidato nella recente Legge 49/2023.
Secondo tale principio, un compenso è definito equo quando è:
- Proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle prestazioni professionali;
- Conforme ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali applicabili (ad esempio, DM 165/2016 per le professioni infermieristiche).
La Legge 49/2023 ha precisato:
- Ambiti di applicazione dell’equo compenso che si applica nei rapporti contrattuali instaurati tra i professionisti e:
- Imprese bancarie, assicurative o loro controllate;
- Imprese con più di 50 dipendenti;
- Imprese con fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro;
- Pubbliche amministrazioni e società a partecipazione
- Clausole vessatorie e nullità contrattuale sono nulle quando:
- Il compenso non è equo né proporzionato ai parametri di legge;
- Sono vietati gli acconti o imposte anticipazioni di spese non giustificate;
- Il cliente può modificare unilateralmente il contratto;
- Si impongono prestazioni gratuite supplementari;
- I termini di pagamento superano i 60 giorni dall’emissione della
Dove vengono applicate questi parametri.
Si applicano quando il professionista è titolare di convenzioni con Aziende sanitarie ed Enti pubblici o privati che prevedono l’uso della tariffa oraria. Nella determinazione dell’onorario professionale, il compenso viene definito assumendo quale riferimento il tempo di impegno del professionista.
Metodo di Calcolo |
Quando utilizzarlo |
Note operative |
A prestazione |
Singole prestazioni tecniche occasionali |
Tariffa fissa per singola prestazione |
Ad accesso |
Più prestazioni effettuate nello stesso intervento |
Tariffa intera per prestazione principale + riduzione 50% sulle secondarie |
A piano/ progetto |
Prestazioni multiple programmate o consulenze continuative |
Tariffa forfettaria basata sulla complessità dell'attività |
A tempo |
Attività continuative o consulenze basate sulla presenza temporale |
Tariffa calcolata sull'orario effettivo di impegno del professionista |
La libera professione, esercitata con competenza e secondo principi di correttezza e proporzionalità nella determinazione del compenso, contribuisce alla valorizzazione dell'intero comparto sanitario e alla tutela del diritto alla salute del cittadino.
PARERE DI CONGRUITA’
Uno dei motivi per cui lo Stato ha previsto l’esistenza degli Ordini Professionali riguarda proprio la tutela della dignità della Professione rappresentata.
Sotto questo peculiare aspetto, la norma prevede che gli Ordini:
- adottino disposizioni deontologiche che vincolino il professionista alla stipula di preventivi congruenti con l’equità delle prestazioni impedendo pratiche di concorrenza sleale tra colleghi;
- forniscano, su richiesta, pareri di congruità su compensi ed onorari, che possono costituire titolo esecutivo nei confronti del committente;
- siano rappresentati in seno all’Osservatorio Nazionale sull’Equo Compenso, istituito presso il Ministero della Giustizia;
- provvedano ad aggiornare i parametri di liquidazione, con cadenza
Particolarmente innovativo risulta essere l’art. 7 della citata Legge 49/2023 (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo):
"In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista".
In sostanza, un professionista Infermiere che non viene pagato dal cliente può, in alternativa alla normale causa o procedura ingiuntiva:
- Chiedere all'Ordine professionale un parere di congruità sul proprio compenso (cioè una valutazione ufficiale che dica: “Sì, la parcella è corretta”).
- Se l'Ordine rilascia il parere secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990 (quella sul procedimento amministrativo), questo parere ha lo stesso valore di un titolo esecutivo.
Per poter esprimere la valutazione in merito alla richiesta di parere di congruità, è necessario inviare all’indirizzo email dell’Ordine (