I certificati di iscrizione all’Albo dell’OPI di Napoli vengono rilasciati dalla Segreteria e possono essere:

  • ritirati personalmente, esibendo un valido documento di riconoscimento, presso la segreteria dell’OPI il Lunedi’ dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal Martedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
  • ritirati da terzi presso la segreteria dell’Ordine ma solo se muniti di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante. Il delegato deve inoltre esibire il proprio documento di riconoscimento;

Gli iscritti possono richiedere i certificati di iscrizione esclusivamente per presentarli a soggetti privati e su questi andrà applicata la marca da bollo da € 16,00.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000.

Con parere del 5 settembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito che i certificati da presentare ad un ente privato sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e che anche la richiesta all’Ordine di suddetti certificati è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00 come tutte le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 della tariffa (parte prima all. A al D.P.R. 642/72).

Pertanto chi voglia un certificato di iscrizione dovrà presentarsi alla segreteria dell’Opi munito di 2 marche da bollo da € 16.00 che verranno applicate rispettivamente sulla richiesta del certificato e sul certificato stesso.

I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi elencati nel  pdf DPR 642/72 Tabella Allegato B (2.86 MB)  e previsti da altre norme speciali. L’iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l’obbligo di citare l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

I certificati di iscrizione all’Albo hanno validità sei mesi.

Alleghiamo di seguito:

Decertificazione e dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Divieto di richiesta ed accettazione di certificati da parte di P.A. e gestori di pubblici servizi

Si comunica a tutti gli iscritti che a seguito della entrata in vigore della normativa in materia di decertificazione di cui all’art.15, comma 1, della Legge 183/2011 i certificati di iscrizione all’Ordine NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI, ma possono essere prodotti solo ai soggetti privati. 

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. L’art.43, comma 1, del DPR 445/2000 come modificato dall’art.15, comma 1, lett. c) della Legge 183/11 prevede che “le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazioni da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

SI AVVISA CHE, OVE RICHIESTI DAI SOGGETTI INDICATI (ovvero P.A. O gestori pubblici servizi) I DETTI CERTIFICATI IN DIFFORMITA’ RISPETTO A TALI NORME, LA RICHIESTA E L’ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI COSTITUISCONO VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO